Il Tribunale di Velletri con decreto del 21/4/21 ha condiviso l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall’art. 155 c.c. (oggi 337-ter c.c.) con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamato operato dall’art. 4, comma 2, l. n. 54/2006, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente» (Cass. n. 26587/2009). Anche il Tribunale di Roma in tempi recenti ha avuto modo di affermare a riguardo che «la violenza economica – insieme a quella psicologica e all’ingiustificato rifiuto a comunicare con l’altro genitore è da ritenersi un chiaro indice di inidoneità genitoriale».
Ne consegue che la condotta reiterata da parte del padre, consistente nell’inadempimento dell’obbligo di mantenimento sottolinea la mancanza di responsabilità dello stesso nei confronti delle figlie, ostacolando, così, la genitorialità condivisa. Per questi motivi il Tribunale di Velletri ha disposto l’affido esclusivo delle minori alla madre.