L’art. 2051 c.c. non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l’evento dannoso, bensì individua una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall’ordinaria diligenza del custode. Caso fortuito, quest’ultimo, che può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, in quanto la pericolosità della cosa, specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cautela, poiché il pericolo è altamente prevedibile. Ipotesi, quest’ultima, che non ricorre, allorquando, trattasi di un utente fragile con una mobilità assai ridotta, il cui livello di attenzione non è pari a quello che si può pretendere da una persona giovane e in perfetta salute. È quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Savona n. 226/2021 emessa in data 22 marzo 2021.